SESSIONE ORDINARIA 2003

(Terza parte)

ATTI

della ventesima seduta

Mercoledì 25 giugno  2003 - ore 10

DISCORSI PRONUNCIATI IN ITALIANO


GUBERT

Signor Presidente, vi sono intere parti di comunità nazionali che, per vicende storiche, sono state attribuite a Stati confinanti, espressione politica di nazioni diverse. Il caso della nazione ungherese è uno di questi. A seguito degli esiti della prima guerra mondiale, la nazione ungherese è stata divisa, costituendo minoranze nazionali negli Stati confinanti. Le ragioni di mantenimento della pace hanno suggerito - e suggeriscono - di non rimettere in questione i confini degli Stati che pure rispondono a logiche e valori del passato, anche per le mescolanze etnico-nazionali che si sono prodotte nel frattempo. Sono state piuttosto escogitate soluzioni sostitutive. Ieri è stato discusso di una di esse: quella di prevedere ampia autonomia di autogoverno locale e regionale, nelle aree dove risiedono e vivono minoranze nazionali o etnico-linguistiche.

Una seconda soluzione, complementare, è quella della quale parliamo oggi: l’adozione di misure di sostegno della minoranza da parte della Nazione, o dello Stato, dai quali essa è stata forzatamente separata. Entrambe queste soluzioni funzionano se prevale in tutte le parti in campo una concezione personalista dello Stato : lo Stato, per essa, non è che l’organizzazione tramite la quale le persone che si sentono parte di una collettività, di una comunità unita per storia, cultura, costume, lingua, religione, perseguono quella parte del bene comune che dipende dalla politica. Lo Stato è innanzitutto strumento di una comunità, di una nazione, non un soggetto che alla comunità si impone con una propria ragione, la ragione di Stato, che può prescindere dalla ragione della comunità e delle persone.

Se lo Stato è strumento di una comunità, è a questa che spettano le decisioni circa lo Stato. Se la storia non può essere ignorata, anche nelle viscosità che comporta, si deve peraltro camminare in modo da pervenire progressivamente alla situazione giusta, che vede la libertà di ciascuna comunità nazionale di organizzarsi politicamente.

Il processo di crescita del sistema europeo spinge in questa direzione, esso vede attribuire quote di sovranità all’Unione Europea e quindi ridurre la portata degli Stati nazionali. Se si riduce la portata dei confini statali, si riduce pure il peso delle situazioni di minoranza. Il rapporto all’esame e le stesse valutazioni della Commissione di Venezia con riferimento al caso della legge ungherese, giustamente si preoccupano di evitare atti e procedure che possano creare conflitti tra Stati vicini e i suggerimenti avanzati sono dettati da saggezza.

Ci si può però chiedere se non sarebbe utile – dato che si tratta spesso di valutazioni soggette ad incertezza – mostrare più sensibilità in prospettiva ai diritti dei popoli anziché a quelli degli Stati, quando questi non coincidono. Se si riconoscono limiti all’esercizio di sovranità dello Stato, non si può fare un passo in più e riconoscere che esistono poteri diversi da quello statale, dotati di proprie specifiche legittimità? Se si riconosce il diritto di uno Stato nazionale a tutelare le porzioni della nazione sottoposte ad altri Stati per quanto attiene alla cultura, perché non riconoscere che la tutela solo culturale può essere insufficiente? Se si riconosce ad una minoranza nazionale la titolarità dei diritti, perché escludere che nella gestione di tali diritti siano partecipi le associazioni, una o più, che in qualche misura esprimono politicamente gli interessi della minoranza?

E’ giusto quindi insistere affinché le diverse forme di tutela delle minoranze siano realizzate nell’accordo delle parti. Tuttavia, forse più chiara potrebbe essere la scala di valori: tra il diritto dei popoli ad autorganizzarsi politicamente e quello degli Stati a conservare le loro legittime prerogative, in caso di contrasto va trovato un contemperamento, ma in una linea di sviluppo che alla fine confermi come lo Stato sia uno strumento di autogoverno di una comunità che intende organizzarsi politicamente. E’ con questo spirito e con questa osservazione che a nome del gruppo PPE-DC esprimo una valutazione positiva della proposta di risoluzione in esame. Grazie.

GUBERT

Signor Presidente, è vero che c’è un fatto nuovo di cui va tenuto conto. Però l’emendamento propone anche una valutazione di questo fatto nuovo: dice che è incompleto e unilaterale. Si nega quindi la possibilità di correggere una legge senza mettersi d’accordo con gli altri. Mi sembra un po’ strano che uno stato non possa correggere le sue leggi. Si dice che tale legge è incompleta, mentre alcune valutazioni sono emerse oggi: dicono che, secondo qualcuno, l’osservanza è completa.

Siccome si tratta di una valutazione seria e da fare approfonditamente, non la si può attuare con un emendamento, all’ultimo momento. Chiederei dunque che si prenda atto di questa nuova legge, senza esprimere valutazioni ulteriori.

GUBERT

Signor Presidente, confesso di essere molto a disagio: il relatore ci propone valutazioni su una nuova legge che nessuno conosce. Mi sfugge a quanti di noi sia nota. Prima si è detto che è parzialmente adeguata, adesso si afferma che andrebbero fatti nuovi emendamenti. Mi sembra che, per il rispetto che il relatore deve alla nostra Assemblea, debba metterci nelle condizioni di poter decidere con coscienza! Non può proporci di decidere solo sulla fiducia nei suoi confronti.